
L’articolo 3 del decreto legge 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche ha permesso di incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti.
Il tutto in due distinti decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 gennaio 2015, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 di venerdì 27 febbraio.
Questi prevedono, il I°, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, pratiche, ed anche per la cooperazione di filiera nell’ambito di reti di imprese. Il II°, la concessione di un credito d’imposta per i nuovi investimenti sostenuti (tra 2014 e 2016), per il potenziamento del commercio elettronico.
Per ottenere i bonus, gli interessati dovranno presentare domanda in via telematica al Mipaaf, dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Chi sono i destinatari di questi crediti?
Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti, i beneficiari possono essere singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi (aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda), titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che:
- producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura (allegato I Trattato sul funzionamento UE);
- piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria (regolamento UE n. 651/2014), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura (non incluse nel sopramenzionato allegato I).
Nel caso del bonus per il potenziamento dell’e-commerce, possono accedere all’agevolazione, sia se persone fisiche o giuridiche, i titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario che sono:
- imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura (allegato I Trattato sul funzionamento UE);
- piccole e medie imprese, in base al regolamento UE n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Quali sono le misure dell’agevolazione?
Nel primo decreto i costi agevolabili sono quelli riguardanti le attività di consulenza e di assistenza tecnico-specialistica, quelli per la costruzione o il miglioramento di immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature, i costi per hardware e software inerenti il progetto di aggregazione in rete, quelli riguardanti l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, i costi di formazione sia dei titolari che dei dipendenti impegnati nel progetto, i costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera e i costi per la pubblicità riguardante le attività della rete.
Il credito d’imposta spetta per i nuovi investimenti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto a partire dal periodo d’imposta in vigore al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per il 2014, di 12 milioni di euro per il 2015 e di 9 milioni di euro per il 2016). La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 400mila euro, a seconda dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell’impresa.
L’utilizzo del bonus e la sua non cumulabilità
Il bonus riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf va indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso e utilizzato, tramite il modello F24, esclusivamente in compensazione, attraverso i soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea riguardanti gli stessi costi che danno diritto alla fruizione del bonus, nel caso in cui il cumulo produrrebbe un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.